Tutto sul Signoraggio

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    LA MONETA



    Ho trovato sul Primit uno schema ben fatto sui vari termini con cui viene denominata la moneta.
    Poiché è necessario avere padronanza dei termini quando si parla di signoraggio, vi invito, onde evitare incomprensioni, a leggere con attenzione.

    fonte: Burda Wyplosz - macroeconomia - [Egea]
    fonte: Ben S. Bernanke, Robert H. Frank - Principi di macroeconomia - [McGraw-Hill]
    fonte: Terenzio Cozzi, Stefano Zamagni - "Elementi di economia politica" - [il Mulino]

    01. le BANCHE CENTRALI (BC) hanno il MONOPOLIO di CREAZIONE della MONETA chiamata "BANCONOTA";
    02. le banconote NON in possesso delle banche (commerciali e/o centrali) costituiscono il "CIRCOLANTE";
    03. le banconote che le banche non possono toccare (prestare) sono dette "RISERVE BANCARIE";
    04. le banche commerciali CREANO moneta [elettronica] tramite i "DEPOSITI BANCARI";
    05. il CIRCOLANTE e le RISERVE BANCARIE costituiscono la "BASE MONETARIA";
    06. solo la BASE MONETARIA è considerata "MONETA LEGALE";
    07. ciò che è versato sul "DEPOSITO BANCARIO" è di proprietà della banca (art. 1834 c.c.);
    08. nel "DEPOSITO IN CONTO CORRENTE" i pagamenti possono avvenire tramite assegno e il depositante puo' prelevare in qualsiasi momento (o quasi) (art. 1852 c.c.);
    09. la BC acquista/vende Titoli di Stato tramite "Operazioni di Mercato Aperto" (OMA o OPO, in inglese Open Market Operations);
    10. la BC impiega (aumenta o diminuisce) BASE MONETARIA nelle OMA;
    11. le OMA avvengono sul "mercato secondario";
    12. oltre l'80% del Debito Pubblico è costituito da Titoli di Stato (www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico...o_pubblico.html )

    Dispositivo dell'art. 1834 c.c.

    Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XVII - Dei contratti bancari

    Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (2).
    Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto (3).
    Note

    (1) Se il deposito è fatto in valuta straniera, il debitore può decidere di pagare con valuta nazionale [v. 1278], oppure restituire la stessa somma in valuta straniera. È appena il caso di ricordare che, salvo inserimento di clausola specifica [v. 1279], il calcolo aritmetico di conversione, della valuta estera in quella nazionale, è fatto utilizzando il tasso di cambio esistente al momento della conclusione del contratto e non quello della eventuale restituzione. Ad esempio, se Tizio deposita presso la banca di Caio 1000 dollari statunitensi che equivalgono al momento del deposito a 920 euro, non potrà pretendere, al momento della riconsegna nessuna somma diversa da 920 euro, anche se il tasso di cambio fosse variato e i 1000 dollari corrispondessero, per esempio, a 1.000 euro.

    (2) Il preavviso, da parte del depositante, ha natura di onere [v. 1353], cioè di sacrificio che un soggetto deve sopportare per acquisire o conservare un diritto.

    (3) Per sede della banca la prassi comune intende l'agenzia dove si è concluso il contratto. La sede, in realtà, è il centro vitale degli interessi di una banca in una città: quindi in una città ci possono essere varie agenzie ma una sola sede.


    Ratio Legis

    La funzione del deposito bancario è duplice: infatti il depositante, da un lato, si mette al sicuro da eventuali furti e, dall'altro, lucra gli interessi sulla somma depositata.
    Per l'istituto di credito, invece, il deposito costituisce il principale mezzo di raccolta del denaro, in vista della sua successiva erogazione.
    Il deposito bancario di denaro è infatti uno degli strumenti più utilizzati per incentivare gli investimenti e l'imprenditoria in genere: la banca agisce da intermediario tra i numerosissimi piccoli risparmiatori e i grandi imprenditori, raccogliendo le piccole somme dei primi, e offrendole ai secondi.

    Dispositivo dell'art. 1852 c.c.

    Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XVII - Dei contratti bancari

    Qualora il deposito, l'apertura di credito [1842] o altre operazioni bancarie (1) siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre (2) in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

    Note

    (1) Ad esempio, l'anticipazione bancaria [v. 1846].

    (2) Il correntista può stabilire, in accordo con la banca [v. 1532], di trasferire le somme a suo credito, o parte di esse, tramite assegno, cioè tramite ordine scritto e firmato di pagare al soggetto individuato sul documento [v. 2008]. Questo accordo, detto convenzione di assegno, obbliga la banca a pagare (sempre che esista una somma a credito del correntista), ad identificare il portatore [v. 1993] e a confrontare la firma sul documento con quella depositata (cd. specimen).


    Ratio Legis

    È necessario chiarire la differenza tra conto corrente semplice [v. 1823], conto corrente bancario o di corrispondenza e operazioni in conto corrente. In queste ultime le rimesse sono unilaterali (del cliente) ed il saldo è esigibile in qualunque momento. Nel conto corrente ordinario le rimesse sono reciproche e bilaterali, ed il saldo è esigibile solo alla scadenza del contratto.
    Il conto corrente bancario è una sottospecie di operazione bancaria in conto corrente, dalla quale però differisce per la presenza obbligatoria del servizio di cassa, cioè del mandato [v. 1703] che la banca assume di compiere, per ordine e conto del cliente, ad effettuare pagamenti e riscossioni.

    fonte
    www.brocardi.it/

    Edited by [email protected] - 5/5/2011, 04:19
     
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18 replies since 30/12/2010, 19:57   14411 views
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